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Cassazione, stretta sui proprietari dei cani: “Stop a pipì sui muri e auto in sosta”

La Corte di Cassazione con una sentenza ha stabilito un nuovo vademecum per i proprietari di cani che portano a passeggio i propri animali per cui dovranno “ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati”.

La sentenza n. 7082/2015 deriva da un caso accaduto a Firenze dove il proprietario di un immobile di interesse storico architettonico ha denunciato il proprietario di un cane di aver imbrattato la facciata del palazzo lasciando che il cane vi orinasse sopra.
La Cassazione ha pertanto dato ragione al proprietario del Palazzo sottolineando però che “il reato contestato all’imputato (articolo 639 comma 2 Codice penale) è un delitto, per la cui configurabilità è richiesta la sussistenza del dolo anche generico. Nella fattispecie in esame non è risultata provata la sussistenza del dolo”.

La Cassazione ha precisato che vista “la possibilità che un cane condotto sulla pubblica via possa imbrattare beni di proprietà di terzi è frutto di un rischio certamente prevedibile ma non altrimenti evitabile, non essendo ipotizzabile che l’animale sia costretto a espletare i propri bisogni fisiologici all’interno di luoghi di privata dimora privi di pertinenze esterne”.

Pertanto la Cassazione ha stillato una sorta di vademecum per chi conduce il proprio animale domestico per le strade pubbliche:

– il proprietario deve mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell’animale;
– deve limitarne libertà di movimento in modo che non sia totale (se del caso tenendolo con un guinzaglio);
– deve intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere dall’azione;
– nell’impossibilità di vietare al cane di fare pipì è bene portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per ripulire.

La Cassazione ha anche annotato che “non sempre le autorità locali sono in grado di predisporre luoghi appositi dove gli animali possano espletare bisogni e comunque non piò essere escluso che gli stessi decidano di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi deputati”. Per cui deve prevalere il “senso civico” del padrone del cane che potrà essere imputato di “sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale”, ovvero in situazioni “a colpa ma non certo al dolo”.
In caso di presenza di danni, la Cassazione non esclude che il proprietario dell’edificio che si ritiene danneggiato non possa adire il giudice civile per chiedere un risarcimento.

La sentenza della Cassazione ha già sollevato numerose perplessità sui Social network e ci si chiede come mai ai cani viene limitata la libertà, mentre chiunque può tranquillamente continuare a sporcare il suolo pubblico gettando le cicche delle sigarette per non parlare dell’incuranza stessa delle autorità locali, per cui le strade del Belpaese, sembrano una discarica a cielo aperto.

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