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Prima separazione consensuale semplificata registrata a Bagno a Ripoli

Si tratta di una vera e propria rivoluzione quella messa in atto dalle nuove misure di semplificazioni per le separazione consensuale e il divorzio per le coppie senza figli, inserite nell’articolo 12 del decreto legislativo 132/2014, convertito nella legge 162/2014.

Il decreto prevede la possibilità per i coniugi di raggiungere davanti all’ufficiale di stato civile un accordo di separazione consensuale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio, oltre che un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, spendendo solo 16 euro di diritti di segreteria. La prima separazione con la nuova normativa è avvenuta ieri a Bagno a Ripoli, nei pressi di Firenze, davanti all’ufficiale dello stato civile, senza passare dal Tribunale.

Separazione semplificata prevede tuttavia alcune condizioni

Ecco le condizioni per poter procedere alla misura semplificata:
– è necessario il pieno accordo delle parti;
– la coppia non dovrà avere figli minori o maggiorenni incapaci, o economicamente non autosufficienti, oppure figli portatori di handicap gravi;
– l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Modalità per la separazione e il divorzio

Da quest’anno tutti i Comuni saranno attrezzati di uno sportello per le separazioni e i divorzi. L’accordo deve essere presentato al  Comune di residenza di uno dei due coniugi, il Comune dove è stato celebrato il matrimonio e il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Dopo l’acquisizione dei documenti utili al procedimento,  nel giorno prestabilito i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo,  i coniugi devono presentarsi nuovamente per rendere all’ufficiale di stato civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.  In base alla nuova normativa restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, ovvero, i tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

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